Il 22 gennaio 2025 l’Unione Europea ha pubblicato ufficialmente ilRegolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR)nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Conosciuta come la "regolamentazione sugli imballaggi più severa-di sempre dell'UE", la nuova norma è entrata in vigore l'11 febbraio 2025 e saràpienamente implementato il 12 agosto 2026. Coprendo tutti i tipi e materiali di imballaggio, il regolamento stabilisce requisiti obbligatori tra cui restrizioni sulle sostanze pericolose, classificazione della riciclabilità, rapporti di contenuto riciclato, minimizzazione degli imballaggi, regole di etichettatura e divieti sugli imballaggi-usa e getta. Le imprese esportatrici sono tenute ad attribuire grande importanza alla piena conformità.
1. Limiti delle sostanze pericolose: metalli pesanti e PFAS
A partire dal 12 agosto 2026, la concentrazione totale dei quattro metalli pesanti - piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente - in tutti i materiali di imballaggio non dovrà superare100mg/kg.
Perimballaggi a contatto-con gli alimenti, i seguenti limiti PFAS si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026:
PFAS non{0}}polimerici individuali: inferiore o uguale a 25 ppb
PFAS non{0}}polimerici totali: inferiore o uguale a 250 ppb
PFAS totali (inclusi PFAS polimerici): inferiore o uguale a 50 ppm
Si applicano le restrizioni PFAS di cui soprasolo agli imballaggi-a contatto con gli alimenti. Gli imballaggi non-alimentari non sono attualmente soggetti ai test PFAS obbligatori, ma devono seguire la tendenza generale di conformità per materiali di imballaggio più sicuri.
2. Classificazione della riciclabilità dell'imballaggio
Si applica un periodo transitorio dal 12 agosto 2026 al 1 gennaio 2030. Tutti gli imballaggi devono soddisfare i requisiti di riciclabilità specificati nella precedente Direttiva 94/62/CE e nella norma EN 13430.
Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi dovranno raggiungere un grado di riciclabilità pari aA / B / Ccon un tasso di riciclaggio non inferiore al 70%. Qualsiasi imballaggio con un tasso di riciclaggio inferiore al 70% sarà considerato tecnicamente non-riciclabile e ne sarà vietata l'immissione sul mercato dell'UE.
Dal 1 gennaio 2038 gli imballaggi devono raggiungere la qualitàA / Bcon un tasso di riciclaggio non inferiore all’80%. Gli imballaggi di grado C saranno completamente vietati.
3. Contenuto obbligatorio di plastica riciclata
Imballaggi in PET a contatto con alimenti sensibili-(escluse le bottiglie per bevande monouso-): 30% di contenuto riciclato entro il 2030, 50% entro il 2040
Imballaggi sensibili al contatto con alimenti-non-in PET(escluse le bottiglie per bevande mono-uso): 10% di contenuto riciclato entro il 2030, 25% entro il 2040
Bottiglie per bevande-monouso: 30% di contenuto riciclato entro il 2030, 65% entro il 2040
Altri imballaggi in plastica: 35% di contenuto riciclato entro il 2030, 65% entro il 2040
Sono esentati dai requisiti di cui sopra i componenti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell'imballaggio.
4. Regole di minimizzazione degli imballaggi
A partire dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo in peso e volume mantenendo la piena funzionalità. Le strutture sovra-progettate esclusivamente per il miglioramento visivo del volume, come doppie pareti, falsi fondi e strati aggiuntivi non necessari, saranno rigorosamente limitate.
Per gli imballaggi per l'e-commerce, gli imballaggi combinati e gli imballaggi per il trasporto, la percentuale di spazi vuoti non deve generalmente superare il 50%.
5. Requisiti di etichettatura degli imballaggi
Dal 12 agosto 2028, tutti gli imballaggi devono esporre etichette di classificazione dei materiali standardizzate per lo smistamento dei consumatori. I colli dovranno inoltre essere contrassegnati con ilNumero di registrazione EPRe informazioni sul rappresentante autorizzato dell'UE.
6. Divieto-degli imballaggi in plastica monouso
A partire dal 1° gennaio 2030, saranno vietati specifici articoli di imballaggio in plastica monouso-, tra cui:
Packaging per frutta e verdura fresca
Imballaggi monouso per alimenti e bevande nei servizi di ristorazione
Confezioni mono-porzione per condimenti, salse, panna e zucchero
Confezione in miniatura per articoli da toeletta
Borse di plastica ultra-leggere (spessore parete < 15 μm)
I rivenditori al dettaglio di bevande e da asporto devono offrire ai consumatori opzioni di contenitori riutilizzabili. Entro il 2030, almeno il 10% dei prodotti dovrà essere fornito in formati di imballaggio riutilizzabili.




