Il regolamento UE sugli imballaggi PPWR entra in vigore il 12 agosto

Jul 22, 2026

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Il 22 gennaio 2025 l’Unione Europea ha pubblicato ufficialmente il “Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (PPWR). Questo nuovo regolamento, noto come la “legge sugli imballaggi più severa della storia” da parte del settore, è entrato ufficialmente in vigore l’11 febbraio 2025 e sarà pienamente implementato dal 12 agosto 2026.

Questo regolamento copre tutti i tipi e materiali di imballaggio, coinvolgendo requisiti fondamentali come restrizioni sulle sostanze pericolose, classificazione della riciclabilità, contenuto di materiale riciclato, minimizzazione degli imballaggi, standard di etichettatura e divieti sugli imballaggi usa e getta. Le imprese esportatrici devono attribuire grande importanza a questi requisiti.

EU PPWR Packaging Regulation takes effect on August 12th


Requisiti fondamentali del PPWR

1. Valori limite per le sostanze nocive: metalli pesanti+PFAS

A partire dal 12 agosto 2026, la quantità di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente in tutti gli imballaggi non dovrà superare i 100 mg/kg;

Controllo PFAS: a partire dal 12 agosto 2026, il contenuto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti deve rispettare i seguenti limiti:

Hazardous substance limit

Il limite PFAS si applica solo agli imballaggi a contatto con gli alimenti. Sebbene al momento i test PFAS non siano obbligatori per gli imballaggi non alimentari, è opportuno prestare attenzione alle tendenze generali di conformità dei materiali.

2. Classificazione di riciclabilità

Dal 12 agosto 2026 al 1 gennaio 2030 è un periodo transitorio, durante il quale tutti gli imballaggi devono essere riciclabili e rispettare la vecchia direttiva (94/62/CE) e le norme EN 13430.
A partire dal 1 gennaio 2030 la riciclabilità dovrà raggiungere i livelli A/B/C (con un tasso di riciclabilità maggiore o uguale al 70%). Se scende al di sotto del 70%, sarà considerato tecnicamente non riciclabile e non potrà essere commercializzato.
A partire dal 1° gennaio 2038 la riciclabilità deve raggiungere il livello A/B (tasso di riciclabilità maggiore o uguale all'80%) e il livello C è direttamente vietato alla commercializzazione.

Recyclability classification

3. Requisiti per il contenuto di plastica riciclata

Gli imballaggi in PET sensibili al contatto (escluse le bottiglie per bevande usa e getta) devono raggiungere il 30% entro il 2030 e il 50% entro il 2040.

Gli imballaggi non in PET sensibili al contatto (escluse le bottiglie per bevande usa e getta) devono raggiungere il 10% entro il 2030 e il 25% entro il 2040.

Le bottiglie per bevande usa e getta devono raggiungere il 30% entro il 2030 e il 65% entro il 2040.

Gli altri imballaggi in plastica devono raggiungere il 35% entro il 2030 e il 65% entro il 2040. I componenti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell'unità di imballaggio sono esenti.

4. Riduzione degli imballaggi

A partire dal 2030, gli imballaggi dovranno ridurre al minimo peso e volume garantendo al tempo stesso la funzionalità. I progetti che aumentano solo il volume visivo, come doppie pareti, falsi fondi e strati aggiuntivi non necessari, saranno rigorosamente limitati. Per gli imballaggi per l'e-commerce, gli imballaggi combinati e gli imballaggi per il trasporto, in linea di principio la percentuale massima di vuoti non deve superare il 50%.

5. Etichette e identificazione degli imballaggi

A partire dal 12 agosto 2028, tutti gli imballaggi dovranno essere etichettati con un'etichetta unificata basata sulla composizione del materiale affinché i consumatori possano classificarli e posizionarli. L'imballaggio deve inoltre essere etichettato con il numero di registrazione EPR, le informazioni sul rappresentante autorizzato UE, ecc.

6. Divieto degli imballaggi in plastica usa e getta

A partire dal 1° gennaio 2030, è vietato l'uso di specifici tipi di imballaggi in plastica usa e getta, inclusi imballaggi per frutta e verdura fresca, imballaggi per alimenti e bevande nei ristoranti, condimenti monodose (come condimenti, salse, panna, zucchero), micro imballaggi specializzati per articoli da toeletta e borse di plastica molto leggere (con uno spessore delle pareti inferiore a 15 micron);

I rivenditori terminali di bevande e cibo da asporto saranno tenuti a offrire ai consumatori la possibilità di portare i propri contenitori, con l’obbligo di fornire non meno del 10% dei prodotti in imballaggi riutilizzabili entro il 2030;

Ban on disposable plastic packaging

 

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